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SULL’INDIVIDUAZIONE DEI CARICHI DEFINIBILI NELLE PROCEDURE DI ROTTAMAZIONE: OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE E TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CONTRIBUENTE

  • Immagine del redattore: DI PIETRO
    DI PIETRO
  • 4 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 21 ore fa

Corte di Giustizia Tributaria di I° di Roma, sentenza 24 ottobre 2025 n. 15483 (Presidente Sabatino, Relatore Chianese)


Con la sentenza n. 15483 del 24/10/2025, ottenuta dal Dott. Enrico Maria Di Pietro, la Corte di Giustizia Tributaria di I° di Roma ha riconosciuto il diritto alla rottamazione anche in relazione a cartelle di pagamento non incluse nella domanda di definizione agevolata, poiché non risultanti nell’elenco dei carichi definibili messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione al momento dell’adesione.


La società ricorrente aveva presentato nel 2023 la domanda di rottamazione-quater attenendosi alle istruzioni dell’AER e inserendo esclusivamente le cartelle di pagamento presenti nella propria situazione debitoria consultabile nell’area riservata del sito istituzionale. Successivamente alla chiusura della procedura di adesione, veniva notificata un’intimazione di pagamento contenente ulteriori ruoli definibili ex lege ma non visibili al momento della domanda, benché notificati e dunque presumibilmente già noti al contribuente. Quest’ultimo proponeva dunque ricorso avverso il diniego dell’istanza di autotutela presentata nel 2024 per l’integrazione della domanda di definizione agevolata.


Con la citata sentenza, gli aditi Giudici hanno chiarito che la conoscenza dei carichi iscritti a ruolo è irrilevante: anche qualora il contribuente sia consapevole dell’esistenza delle cartelle di pagamento a suo carico, spetta comunque all’Agenzia delle Entrate-Riscossione individuare e comunicare l’elenco puntuale dei carichi rottamabili (la normativa di riferimento, infatti, impone all’agente della riscossione di rendere disponibili, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili).

Da tanto, l’inapplicabilità del principio del “non poteva non essere a conoscenza” e il riconoscimento del diritto alla rottamazione anche per quelle cartelle di pagamento che non erano state inserite due anni prima nella domanda di definizione a causa di informazioni incomplete fornite dall'Agenzia Entrate Riscossione.


La pronuncia assume particolare rilievo sistematico e applicativo, anche alla luce della rottamazione-quinquies, dacché conferma che eventuali carenze informative da parte dell'AER non possono tradursi in una sanzione sproporzionata  (i.e. nella perdita del diritto alla rottamazione) per il contribuente che si sia - in buonafede - legittimamente affidato alle informazioni e istruzioni ufficialmente fornite dall’Amministrazione finanziaria.


Scarica qui la sentenza:




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