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Interpello 35/2021 - Chiarimenti in merito alla trasformazione delle DTA in credito d'imposta

Con la risposta all'interpello n. 35/2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo del credito d'imposta connesso alla cessione di crediti deteriorati e di cui all'art. 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (di seguito, il "decreto"), così come sostituito dall'articolo 55 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) (1).


 

BACKGROUND - LA CONVERSIONE IN CREDITO D'IMPOSTA DELLE DTA


A norma del comma 1 dell'art. 44-bis del decreto, qualora una società (2) ceda a titolo oneroso (3), entro il 31 dicembre 2020 (4), crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (cc.dd. DTA, Deferred Tax Assets) riferite:

  1. alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 TUIR alla data della cessione (5);

  2. all’ammontare del rendimento nozionale ACE eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto o trasformato in credito d'imposta.

Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i due componenti di cui sopra:

  • possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti (6);

  • possono essere trasformati in credito d'imposta anche se non iscritti in bilancio (7).

La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta è condizionata all’esercizio, da parte della società cedente, dell’opzione di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 3 maggio 2016 n. 59, ovvero al versamento di un canone pari all'1,5% della differenza tra l’ammontare delle DTA e le imposte versate - ai fini IRES e IRAP - come risultante alla data di chiusura dell’esercizio precedente (8).


Il credito d'imposta è fiscalmente irrilevante (non concorre alla base imponibile ai fini IRES e IRAP), deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione Modello Redditi da presentare per l'anno d'imposta 2020 e può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, ceduto (9) o richiesto a rimborso.



I CHIARIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA


Con la risposta all'interpello in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che:

  • il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 dalla data di efficacia giuridica (10) della cessione dei crediti deteriorati, "indipendentemente dalla data di esercizio della suddetta opzione o del versamento del relativo canone";

  • I crediti commerciali possono essere ceduti anche a soggetti diversi da quelli iscritti in albi o elenchi disciplinati dal Testo Unico Bancario;

  • per la compensazione tramite modello F24 del credito d'imposta è da utilizzare il codice tributo "6834", istituito con la risoluzione n. 57/E del 24 maggio 2011.


 

1. Come chiarito nella relazione illustrativa al decreto “la disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica”. Sono definiti deteriorati, i crediti che, alla data di efficacia della cessione, sono rimasti insoddisfatti per oltre novanta giorni dalla data convenuta per il loro pagamento.


2. La disposizione si ritiene applicabile anche alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.


3. Le disposizioni non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.


4. La disciplina troverebbe applicazione in relazione alle cessioni effettuate a decorrere dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2020.


5. Non si applica il limite di cui all'art. 84 TUIR (80%).


6. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato a livello di gruppo.


7. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione, i due componenti fiscali non possono essere utilizzati in diminuzione del reddito d'impresa.


8. Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente ed è deducibile ai fini IRES e IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.


9. La disposizione consente la cessione del credito d'imposta a terzi ex art. 43-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 o infragruppo ex art. 43-ter stesso d.P.R.


10. Ai sensi dell’art. 1260 codice civile, “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”e ai sensi del successivo art. 1264 codice civile "la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata”.



 


Se vuoi approfondire l'argomento trattato in questo Tax Alert, puoi contattare: info@dipietro.tax






Questa pubblicazione non rappresenta una consulenza o un parere legale, fiscale, contabile o di altro tipo su fatti o questioni specifiche e, di conseguenza, l'autore non si assume alcuna responsabilità collegata al suo utilizzo.

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