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INTERPELLO N. 294/2023 - TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE ITALIANA TRAMITE FUSIONE DI SOCIETÀ ESTERE

Con la risposta all'interpello n. 294/2023, l'Agenzia delle Entrate conferma l'applicabilità del regime di neutralità fiscale ex art. 172 TUIR anche al trasferimento di partecipazioni di società residenti a seguito di operazioni di fusione tra società estere residenti in uno Stato extra-UE.


 

Il quesito posto dall'interpellante riguardava un progetto di fusione tra due società di diritto israeliano - senza stabili organizzazioni in Italia - entrambe con una quota di partecipazione in una società italiana a responsabilità limitata. In particolare, per effetto della fusione, la società incorporata trasferiva la sua quota di partecipazione - pari al 95% del capitale della società residente - alla società incorporante, già titolare del restante 5%.


Ciò posto, considerato che l'operazione di fusione de qua coinvolgeva due società residenti in uno stato extra-UE (e, dunque, fuori dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/133/CE c.d. direttiva fusioni-scissioni, recepita in Italia dagli artt. da 178 a 181 TUIR), l'Ufficio è stato chiamato a pronunciarsi in merito al trattamento fiscale della citata operazione straordinaria, ovvero:

  • se deve considerarsi un evento realizzativo che comporta conseguentemente l'immediata tassazione della plusvalenza ex art. 23, comma 1, lettera f), TUIR, a mente del quale "si considerano prodotti nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti";

oppure

  • se può beneficiare del regime di neutralità fiscale di cui all'art. 172, comma 1, TUIR, a mente del quale "la fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento".


Preliminarmente, l'Ufficio ha ritenuto opportuno richiamare la norma convenzionale al fine di determinare lo Stato titolare della potestà impositiva sui plusvalori (eventuali) derivanti dal trasferimento della partecipazione italiana. Nel caso di specie, la Convenzione sottoscritta tra l'Italia e lo Stato di Israele, prevede - all'art. 14, §5 - che l'alienazione di quote societarie italiane da parte di un soggetto israeliano sia imponibile in Italia.


Richiamando, poi, la precedente Risoluzione AdE n. 470/E/2008, l'Ufficio ha ribadito (1) che il regime di neutralità fiscale - previsto per le fusioni dal citato articolo 172 del TUIR - può ritenersi applicabile anche nel caso in cui l'operazione non sia disciplinata dalla direttiva UE sulle fusioni e scissioni, a condizione che siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni:

  • l'operazione si qualifichi come fusione ai sensi della legislazione civilistica italiana;

  • i soggetti coinvolti abbiano una forma giuridica omologa a quella prevista per le società di diritto italiano;

  • l'operazione produca effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto.

Nel caso oggetto di interpello, tali condizioni sono state ritenute rispettate dall'Agenzia delle Entrate, in quanto:

  • la norma israeliana sulla fusione è comparabile a quella recata dall'articolo 2501 del codice civile;

  • le società incorporante e incorporata (limited companies) rivestono una forma giuridica omologa a quella prevista per le società (di capitali) di diritto italiano;

  • l'operazione produce in Italia effetti sulla posizione fiscale dei soggetti coinvolti poiché comporta il trasferimento della partecipazione nella società italiana, dal patrimonio dell'incorporata a quello dell'incorporante.

In conclusione, le operazioni di fusione tra società estere - sia residenti in uno Stato UE che extra-UE - possono non costituire un evento realizzativo, posto che, alle soprarichiamate condizioni e fermo restando quanto previsto dalla normativa convenzionale, la partecipazione trasferita collocata in Italia garantisce - anche dopo l’operazione di riorganizzazione aziendale - la possibilità per lo Stato italiano di tassare l'eventuale plusvalenza in caso di sua futura cessione a titolo oneroso (i.e. evento realizzativo) da parte della società estera incorporante, ai sensi del già citato art. 23, comma 1, lettera f), TUIR.


 

(1) Come noto, la disciplina dettata dalla direttiva fusioni-scissioni è applicabile alle operazioni di ristrutturazione aziendale realizzate tra società appartenenti a Stati membri diversi dell'Unione europea. Con riguardo alle operazioni di fusione tra società estere residenti nello stesso Paese UE (non disciplinate, dunque, dalla citata direttiva) l'Ufficio, con l'interpello n. 873/2021 e, da ultimo, con l'interpello n. 65/2023, si era già espresso in favore all'applicabilità del regime di neutralità fiscale ex art. 172 TUIR (estendibile, a certe condizioni, anche ai complessi aziendali delle stabili organizzazioni italiane dei soggetti comunitari non residenti che partecipano alla fusione).





Se vuoi approfondire l'argomento trattato in questo Tax Alert, puoi contattare: info@dipietro.tax




Questa pubblicazione non rappresenta una consulenza o un parere legale, fiscale, contabile o di altro tipo su fatti o questioni specifiche e, di conseguenza, l'autore non si assume alcuna responsabilità collegata al suo utilizzo.

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